domande da fare ad un counselor

DOMANDE DA PORRE A UN COUNSELOR
PRIMA DI SOTTOPORSI ALLA PRIMA VISITA

DOMANDE DA PORRE A UN COUNSELOR
PRIMA DI SOTTOPORSI ALLA PRIMA VISITA
  • la sua attività prevede diagnosi e cura di patologie?
    se sì, possiede l’abilitazione all’esercizio della professione medica o psicologica?
  • la sua attività non prevede diagnosi e cura di patologie?
    Se è così, quale è concretamente l'oggetto della sua attività?
  • se oggetto della sua attività è la cura della persona in difficoltà, può specificare sotto quali aspetti questa cura sia diversa da quella prestata da uno psicologo abilitato?
  • se oggetto della sua attività è il disagio psichico o il disagio esistenziale, può specificare sotto quali aspetti questa cura sia diversa da quella prestata da uno psicologo abilitato?
  • qualunque sia il tipo di intervento che intende effettuare sulla mia persona, quali sono le evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia, la sua utilità e l'assenza di controindicazioni ed effetti collaterali?
  • se invece l'oggetto della sua attività è la mia condizione di salute e di benessere, significa che lei non agisce su nessuna condizione psichica alterata?
  • se è così, non mi sottoporrà a test psicologici e non farà riferimento a categorie diagnostiche psicologiche o psichiatriche?
  • se me li proponesse, come può garantirmi che essi non vadano ad agire su carenze o deficit psichici, dal momento che essi devono essere diagnosticati da uno psicologo o psicoterapeuta abilitato?
  • se la sua attività consiste nel fornire conforto e supporto psicologico, come può distinguersi da quelli forniti dallo psicologo abilitato?
  • se il counseling non è una scienza ma una modalità di approccio al cliente, per quale motivo dovrei rivolgermi a un counselor, visto che non ha le competenze e le conoscenze certificate di uno psicologo abilitato?
  • la sua attività prevede diagnosi e cura di patologie?
    se sì, possiede l’abilitazione all’esercizio della professione medica o psicologica?
  • la sua attività non prevede diagnosi e cura di patologie?
    Se è così, quale è concretamente l'oggetto della sua attività?
  • se oggetto della sua attività è la cura della persona in difficoltà, può specificare sotto quali aspetti questa cura sia diversa da quella prestata da uno psicologo abilitato?
  • se oggetto della sua attività è il disagio psichico o il disagio esistenziale, può specificare sotto quali aspetti questa cura sia diversa da quella prestata da uno psicologo abilitato?
  • qualunque sia il tipo di intervento che intende effettuare sulla mia persona, quali sono le evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia, la sua utilità e l'assenza di controindicazioni ed effetti collaterali?
  • se invece l'oggetto della sua attività è la mia condizione di salute e di benessere, significa che lei non agisce su nessuna condizione psichica alterata?
  • se è così, non mi sottoporrà a test psicologici e non farà riferimento a categorie diagnostiche psicologiche o psichiatriche?
  • se me li proponesse, come può garantirmi che essi non vadano ad agire su carenze o deficit psichici, dal momento che essi devono essere diagnosticati da uno psicologo o psicoterapeuta abilitato?
  • se la sua attività consiste nel fornire conforto e supporto psicologico, come può distinguersi da quelli forniti dallo psicologo abilitato?
  • se il counseling non è una scienza ma una modalità di approccio al cliente, per quale motivo dovrei rivolgermi a un counselor, visto che non ha le competenze e le conoscenze certificate di uno psicologo abilitato?
come riconoscere un counselor esperto

LE RISPOSTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA COUNSELING

LE RISPOSTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA COUNSELING

Per quanto riguarda le domande da porre al counselor prima di una visita, si consideri che le scuole riconosciute da Federazione italiana Counseling non formano counselor ma consulenti del benessere. Quindi, la formazione prevista dalle scuole riconosciute garantisce il rispetto delle competenze autonome del consulente, rispetto a quelle di medici, psicologi e di altre categorie professionali. Oggetto della sua attività è l’informazione e la consulenza in materia di qualità e stile di vita e le indicazioni fornite sono sempre il risultato delle evidenze scientifiche in materia così come insegnate nelle lezioni delle scuole riconosciute e verificate attraverso le verifiche finali. L’attività di consulenza scientifica insegnata nelle scuole riconosciute non ha quindi assolutamente nulla a che fare con quella dei counselor tradizionali.

Per quanto riguarda le domande da porre al counselor prima di una visita, si consideri che le scuole riconosciute da Federazione italiana Counseling non formano counselor ma consulenti del benessere. Quindi, la formazione prevista dalle scuole riconosciute garantisce il rispetto delle competenze autonome del consulente, rispetto a quelle di medici, psicologi e di altre categorie professionali. Oggetto della sua attività è l’informazione e la consulenza in materia di qualità e stile di vita e le indicazioni fornite sono sempre il risultato delle evidenze scientifiche in materia così come insegnate nelle lezioni delle scuole riconosciute e verificate attraverso le verifiche finali. L’attività di consulenza scientifica insegnata nelle scuole riconosciute non ha quindi assolutamente nulla a che fare con quella dei counselor tradizionali.

L'unico modo legittimo di esercitare il counseling, indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo, è quello di svolgerlo come attività informativa, di consulenza , avente per oggetto la qualità della vita del cliente. I requisiti per svolgere questa attività non sono previsti da alcuna legge, ma risiedono nel senso di responsabilità, nella coscienza, nella cultura, esperienza e competenza che ogni consulente acquisirà in maniera autonoma o attraverso lo studio e la formazione presso istituti privati di insegnamento. L'esercizio della professione di counselor è quindi esercizio della professione di consulente del benessere.

Trattandosi di attività liberamente esercitabile nel rispetto della legge, ma senza che esista una regolamentazione specifica di essa, il criterio cui fare riferimento per valutare serietà e competenza del consulente non si basa su titoli e requisiti imposti dalla legge, ma solo sulla serietà, profondità, ampiezza, adesione ai principi del metodo scientifico, delle sue conoscenze e competenze acquisite tramite formazione privata. A questo scopo, in maniera del tutto libera e non vincolante, in assenza di regolamentazione legislativa, la Federazione Italiana Counseling si è fatta carico, insieme agli Enti di certicazione competenti, di definire criteri e norme private per lo svolgimento legittimo dell’attività professionale, in modo da garantire, in attesa di regolamentazione legislativa, la conformità dell’insegnamento del counseling alle Linee guida europee e a criteri di efficacia e legittimità nel rispetto della normativa generale vigente.

Naturalmente, chiunque è assolutamente libero di decidere di studiare il counseling tradizionale inteso come insieme di materie di competenza psicologica, e le scuole sono libere di proporre questo tipo di insegnamento anche al costo di circa 2500 euro l’anno, per tre o quattro anni, come avviene abitualmente. Quello che non possono fare è ingannare (se non truffare) i cittadini facendo credere che lo studio di tali materie sia imposto dalla legge per diventare counselor, che il counselor sia in possesso di titoli e abilitazioni che gli consentano di operare anche su disturbi, o condizioni di disagio “esistenziale” o di risolvere squilibri psicologici che richiedono abilitazione alla pratica professionale di psicologo, e che tale possibilità di intervento sia consentita soltanto a coloro che possiedono titoli acquisiti tramite determinate scuole.

L'unico modo legittimo di esercitare il counseling, indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo, è quello di svolgerlo come attività informativa, di consulenza , avente per oggetto la qualità della vita del cliente. I requisiti per svolgere questa attività non sono previsti da alcuna legge, ma risiedono nel senso di responsabilità, nella coscienza, nella cultura, esperienza e competenza che ogni consulente acquisirà in maniera autonoma o attraverso lo studio e la formazione presso istituti privati di insegnamento. L'esercizio della professione di counselor è quindi esercizio della professione di consulente del benessere.

Trattandosi di attività liberamente esercitabile nel rispetto della legge, ma senza che esista una regolamentazione specifica di essa, il criterio cui fare riferimento per valutare serietà e competenza del consulente non si basa su titoli e requisiti imposti dalla legge, ma solo sulla serietà, profondità, ampiezza, adesione ai principi del metodo scientifico, delle sue conoscenze e competenze acquisite tramite formazione privata. A questo scopo, in maniera del tutto libera e non vincolante, in assenza di regolamentazione legislativa, la Federazione Italiana Counseling si è fatta carico, insieme agli Enti di certicazione competenti, di definire criteri e norme private per lo svolgimento legittimo dell’attività professionale, in modo da garantire, in attesa di regolamentazione legislativa, la conformità dell’insegnamento del counseling alle Linee guida europee e a criteri di efficacia e legittimità nel rispetto della normativa generale vigente.

Naturalmente, chiunque è assolutamente libero di decidere di studiare il counseling tradizionale inteso come insieme di materie di competenza psicologica, e le scuole sono libere di proporre questo tipo di insegnamento anche al costo di circa 2500 euro l’anno, per tre o quattro anni, come avviene abitualmente. Quello che non possono fare è ingannare (se non truffare) i cittadini facendo credere che lo studio di tali materie sia imposto dalla legge per diventare counselor, che il counselor sia in possesso di titoli e abilitazioni che gli consentano di operare anche su disturbi, o condizioni di disagio “esistenziale” o di risolvere squilibri psicologici che richiedono abilitazione alla pratica professionale di psicologo, e che tale possibilità di intervento sia consentita soltanto a coloro che possiedono titoli acquisiti tramite determinate scuole.