legge 4 del 2013 sulla naturopatia

LEGGE N° 4 DEL 2013 E PROFESSIONE DI COUNSELOR: ASPETTI LEGALI

LEGGE N° 4 DEL 2013 E PROFESSIONE DI COUNSELOR:
ASPETTI LEGALI

Poiché la legge n° 4 del 2013 sulle professioni non organizzate in Albi è stata spesso sfruttata da scuole e organizzazioni di vario tipo per scopi strettamente di interesse economico personale e non certo a tutela dei cittadini, chiariamo i principali dubbi che possono sorgere a seguito della lettura della pubblicità della maggior parte delle scuole di associazioni e federazioni di counselor.

Poiché la legge n° 4 del 2013 sulle professioni non organizzate in Albi è stata spesso sfruttata da scuole e organizzazioni di vario tipo per scopi strettamente di interesse economico personale e non certo a tutela dei cittadini, chiariamo i principali dubbi che possono sorgere a seguito della lettura della pubblicità della maggior parte delle scuole di associazioni e federazioni di counselor.

  • 1) La legge n° 4 del 2013 prevede la possibilità di inserimento in un elenco predisposto dal Ministero dello Sviluppo economico di associazioni professionali. L’inserimento di un' associazione di professionisti in questo elenco non costituisce in alcun modo un riconoscimento giuridico della professione da essi esercitata. Questo può avvenire solo a seguito di specifici provvedimenti legislativi riguardanti la professione stessa (ad affermarlo è il Ministero dello Sviluppo economico sul suo sito ufficiale:
  • CLICCA QUI PER ANDARE SUL SITO DEL MINISTERO
  • 2) Si evidenzia, come chiaramente espresso in vari punti della legge (cfr. in particolare l’art.1, comma 4), che possono svolgere l’attività anche i professionisti non iscritti ad alcuna associazione o iscritti ad associazioni non presenti sul sito del Ministero. Il che significa che non esiste una regolamentazione legislativa della professione di counselor e che nessun vantaggio, in termini di validità legale o di qualsiasi altro tipo deriva dall'appartenenza a una delle associazioni incluse nell'elenco.
  • 3) Si ricordi anche che l’art. 2 della legge recita che tali associazioni professionali “non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva (es. possono esistere più associazioni per la stessa attività professionale) nè scopo di lucro". Ciò significa che, purché non violino le disposizioni di legge, possono esistere virtualmente decine di associazioni (o federazioni") professionali di counselor, ognuna delle quali avente oggetto, scopi, metodi, caratteristiche completamente diverse.

    Ciò significa anche che non esiste nessuna garanzia per i cittadini che l'appartenenza di un professionista ad una associazione di counselor garantisca che tale attività sia svolta secondo criteri definiti a livello nazionale e internazionale, e che ogni associazione può definire il counseling che pratica o insegna come meglio preferisce. Manca, cioè, la garanzia che viene invece offerta dagli Ordini professionali, come quelli di medici o psicologi, che raccolgono tutti i professionisti abilitati alla professione.
  • 4) "Si sottolinea che l’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo economico". E' quindi un illecito pubblicizzare la propria attività come avente caratteristiche di riconoscimento o abilitazione professionale a norma di tale legge.
  • 5) La legge 4/2013, agli articoli 6 e 9, prevede anche la possibilità per il singolo professionista, iscritto o meno ad una associazione, di ottenere, da un organismo accreditato dall’ente unico nazionale di accreditamento, che in Italia è ACCREDIA, la certificazione di conformità ad una “norma tecnica” relativa all’esercizio della professione.

    Tali norme, di carattere volontario, vengono elaborate dall’ UNI (Ente Italiano di Unificazione). Per consultare un elenco delle norme tecniche UNI relative alle attività professionali comprese nella legge 4/2013, è possibile collegarsi al sito UNI, dove è anche possibile avere maggiori dettagli sul ruolo della normazione tecnica e sulle sue modalità di adozione. Si osservi come tale certificazione non è assolutamente obbligatoria e neppure è accessibile soltanto a coloro che facciano parte di una associazione. Quindi, il preteso obbligo di appartenenza a una associazione o federazione di counselor ai fini di tale certificazione (facoltativa) è affermazione falsa e penalmente perseguibile.
  • 6) Riportiamo la risposta ufficiale riportata sul sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo economico :
  • L’iscrizione di una associazione nell’elenco di cui al comma 7 costituisce “riconoscimento” dell’associazione stessa?

    "NO, l’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico".

    Quindi, l'inserimento in tale elenco non attribuisce all'associazione alcun valore, validità legale, diritto o qualifica superiore a quella di scuole e associazioni che rifiutano di essere inserite in tale elenco (come avviene, infatti, per la maggioranza di esse).
  • 7) Per quanto riguarda le cosiddette "norme tecniche elaborate dall'UNI", il sito del Ministero dello Sviluppo economico dichiara ufficialmente che esse costituiscono solo dei principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
    Quindi, non esiste alcuna regolamentazione legale diretta dell'attività professionale di counselor, perché questa è lasciata a tutte le associazioni e federazioni di counselor che facciano parte dell'elenco, ognuna secondo i suoi criteri e non in base a criteri stabiliti dalla legge a livello nazionale come avviene per gli Albi professionali.
  • 8) Da ultimo, il Ministero dello Sviluppo economico ribadisce che la certificazione di conformità del singolo professionista alla norma UNI NON E' collegata all'appartenenza ad un'associazione. Entrambe costituiscono una libera scelta del professionista e possono coesistere o meno nella stessa persona. Resta libera la facoltà, da parte di un'associazione professionale, di richiedere quale requisito aggiuntivo per i propri iscritti la certificazione a una norma tecnica uni, ove esistente.

In conclusione, non è solo il parere della stragrande maggioranza delle scuole e delle associazioni che si occupano di didattica e formazione in materia di counseling a ritenere che solo ed esclusivamente una legge dello Stato potrà in qualche modo regolamentare la professione di counselor, ma è la legge stessa che lo ribadisce.

Nessuno impedisce a chiunque di iscriversi ad una associazione che faccia parte dell'elenco di cui alla legge n° 4 del 2013, ma si ricorda che, in mancanza di regolamentazione legislativa, la frequenza triennale a scuole dai costi esorbitanti e il versamento annuale di quote di iscrizione a tali associazioni di categoria sono del tutto inutili ai fini del legittimo svolgimento dell'attività di counselor.

In conclusione, non è solo il parere della stragrande maggioranza delle scuole e delle associazioni che si occupano di didattica e formazione in materia di counseling a ritenere che solo ed esclusivamente una legge dello Stato potrà in qualche modo regolamentare la professione di counselor, ma è la legge stessa che lo ribadisce.

Nessuno impedisce a chiunque di iscriversi ad una associazione che faccia parte dell'elenco di cui alla legge n° 4 del 2013, ma si ricorda che, in mancanza di regolamentazione legislativa, la frequenza triennale a scuole dai costi esorbitanti e il versamento annuale di quote di iscrizione a tali associazioni di categoria sono del tutto inutili ai fini del legittimo svolgimento dell'attività di counselor.

Si segnala, tra l’altro, che il Ministero dello Sviluppo Economico si è già pronunciato ufficialmente in materia di counseling tradizionale, qualificandola come attività di tipo psicologico e quindi non ammissibile tra le professioni ci cui all’Elenco stesso.

Si segnala, tra l’altro, che il Ministero dello Sviluppo Economico si è già pronunciato ufficialmente in materia di counseling tradizionale, qualificandola come attività di tipo psicologico e quindi non ammissibile tra le professioni ci cui all’Elenco stesso.

La dichiarazione ufficiale del Ministero che sancisce l'esclusione di tali associazioni recita così :
“La figura del Counselor non psicologo si pone in palese sovrapposizione con quelle dello psicologo, dello psicologo psicoterapeuta, del dottore in tecniche psicologiche, del medico, del medico psichiatra, del medico psicoterapeuta”. Il Ministero della Salute si è espresso così sull’attività del counseling, che può essere svolta soltanto da uno psicologo e che “ai sensi della Legge 4/2013, è (…) tra le attività che non possono essere riconosciute ad una professione non regolamentata perché rientra nelle casistiche di sovrapposizione con professioni sanitarie”

La dichiarazione ufficiale del Ministero che sancisce l'esclusione di tali associazioni recita così :
“La figura del Counselor non psicologo si pone in palese sovrapposizione con quelle dello psicologo, dello psicologo psicoterapeuta, del dottore in tecniche psicologiche, del medico, del medico psichiatra, del medico psicoterapeuta”. Il Ministero della Salute si è espresso così sull’attività del counseling, che può essere svolta soltanto da uno psicologo e che “ai sensi della Legge 4/2013, è (…) tra le attività che non possono essere riconosciute ad una professione non regolamentata perché rientra nelle casistiche di sovrapposizione con professioni sanitarie”


Quindi l'unico modo legittimo di esercitare il counseling, indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo, è quello di svolgerlo come attività informativa di consulenza avente per oggetto la qualità della vita del cliente. I requisiti per svolgere questa attività non sono previsti da alcuna legge, ma risiedono nel senso di responsabilità, nella coscienza, nella cultura, esperienza e competenza che ogni consulente in counseling acquisirà in maniera autonoma o attraverso lo studio e la formazione presso istituti privati di insegnamento.

L'esercizio della professione di counselor è quindi esercizio della professione di consulente del benessere.

Trattandosi di attività liberamente esercitabile nel rispetto della legge, ma senza che esista una regolamentazione specifica di essa, il criterio cui fare riferimento per valutare serietà e competenza del consulente non si basa su titoli e requisiti imposti dalla legge, ma solo sulla serietà, profondità, ampiezza, adesione ai principi del metodo scientifico o olistico, delle sue conoscenze e competenze acquisite tramite formazione privata.

Quindi l'unico modo legittimo di esercitare il counseling, indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo, è quello di svolgerlo come attività informativa di consulenza avente per oggetto la qualità della vita del cliente. I requisiti per svolgere questa attività non sono previsti da alcuna legge, ma risiedono nel senso di responsabilità, nella coscienza, nella cultura, esperienza e competenza che ogni consulente in counseling acquisirà in maniera autonoma o attraverso lo studio e la formazione presso istituti privati di insegnamento.

L'esercizio della professione di counselor è quindi esercizio della professione di consulente del benessere.

Trattandosi di attività liberamente esercitabile nel rispetto della legge, ma senza che esista una regolamentazione specifica di essa, il criterio cui fare riferimento per valutare serietà e competenza del consulente non si basa su titoli e requisiti imposti dalla legge, ma solo sulla serietà, profondità, ampiezza, adesione ai principi del metodo scientifico o olistico, delle sue conoscenze e competenze acquisite tramite formazione privata.

Federazione Italiana Counseling

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