Poiché la legge n° 4 del 2013 sulle professioni non organizzate in Albi è stata spesso sfruttata da scuole e organizzazioni di vario tipo per scopi strettamente di interesse economico personale e non certo a tutela dei cittadini, chiariamo i principali dubbi che possono sorgere a seguito della lettura della pubblicità della maggior parte delle scuole di associazioni e federazioni di counselor.
Poiché la legge n° 4 del 2013 sulle professioni non organizzate in Albi è stata spesso sfruttata da scuole e organizzazioni di vario tipo per scopi strettamente di interesse economico personale e non certo a tutela dei cittadini, chiariamo i principali dubbi che possono sorgere a seguito della lettura della pubblicità della maggior parte delle scuole di associazioni e federazioni di counselor.
In conclusione, non è solo il parere della stragrande maggioranza delle scuole e delle associazioni che si occupano di didattica e formazione in materia di counseling a ritenere che solo ed esclusivamente una legge dello Stato potrà in qualche modo regolamentare la professione di counselor, ma è la legge stessa che lo ribadisce.
Nessuno impedisce a chiunque di iscriversi ad una associazione che faccia parte dell'elenco di cui alla legge n° 4 del 2013, ma si ricorda che, in mancanza di regolamentazione legislativa, la frequenza triennale a scuole dai costi esorbitanti e il versamento annuale di quote di iscrizione a tali associazioni di categoria sono del tutto inutili ai fini del legittimo svolgimento dell'attività di counselor.
In conclusione, non è solo il parere della stragrande maggioranza delle scuole e delle associazioni che si occupano di didattica e formazione in materia di counseling a ritenere che solo ed esclusivamente una legge dello Stato potrà in qualche modo regolamentare la professione di counselor, ma è la legge stessa che lo ribadisce.
Nessuno impedisce a chiunque di iscriversi ad una associazione che faccia parte dell'elenco di cui alla legge n° 4 del 2013, ma si ricorda che, in mancanza di regolamentazione legislativa, la frequenza triennale a scuole dai costi esorbitanti e il versamento annuale di quote di iscrizione a tali associazioni di categoria sono del tutto inutili ai fini del legittimo svolgimento dell'attività di counselor.
Si segnala, tra l’altro, che il Ministero dello Sviluppo Economico si è già pronunciato ufficialmente in materia di counseling tradizionale, qualificandola come attività di tipo psicologico e quindi non ammissibile tra le professioni ci cui all’Elenco stesso.
Si segnala, tra l’altro, che il Ministero dello Sviluppo Economico si è già pronunciato ufficialmente in materia di counseling tradizionale, qualificandola come attività di tipo psicologico e quindi non ammissibile tra le professioni ci cui all’Elenco stesso.
La dichiarazione ufficiale del Ministero che sancisce l'esclusione di tali associazioni recita così :
“La figura del Counselor non psicologo si pone in palese sovrapposizione con quelle dello psicologo, dello psicologo psicoterapeuta, del dottore in tecniche psicologiche, del medico, del medico psichiatra, del medico psicoterapeuta”. Il Ministero della Salute si è espresso così sull’attività del counseling, che può essere svolta soltanto da uno psicologo e che “ai sensi della Legge 4/2013, è (…) tra le attività che non possono essere riconosciute ad una professione non regolamentata perché rientra nelle casistiche di sovrapposizione con professioni sanitarie”
La dichiarazione ufficiale del Ministero che sancisce l'esclusione di tali associazioni recita così :
“La figura del Counselor non psicologo si pone in palese sovrapposizione con quelle dello psicologo, dello psicologo psicoterapeuta, del dottore in tecniche psicologiche, del medico, del medico psichiatra, del medico psicoterapeuta”. Il Ministero della Salute si è espresso così sull’attività del counseling, che può essere svolta soltanto da uno psicologo e che “ai sensi della Legge 4/2013, è (…) tra le attività che non possono essere riconosciute ad una professione non regolamentata perché rientra nelle casistiche di sovrapposizione con professioni sanitarie”
Quindi l'unico modo legittimo di esercitare il counseling, indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo, è quello di svolgerlo come attività informativa di consulenza avente per oggetto la qualità della vita del cliente. I requisiti per svolgere questa attività non sono previsti da alcuna legge, ma risiedono nel senso di responsabilità, nella coscienza, nella cultura, esperienza e competenza che ogni consulente in counseling acquisirà in maniera autonoma o attraverso lo studio e la formazione presso istituti privati di insegnamento.
L'esercizio della professione di counselor è quindi esercizio della professione di consulente del benessere.
Trattandosi di attività liberamente esercitabile nel rispetto della legge, ma senza che esista una regolamentazione specifica di essa, il criterio cui fare riferimento per valutare serietà e competenza del consulente non si basa su titoli e requisiti imposti dalla legge, ma solo sulla serietà, profondità, ampiezza, adesione ai principi del metodo scientifico o olistico, delle sue conoscenze e competenze acquisite tramite formazione privata.
Quindi l'unico modo legittimo di esercitare il counseling, indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo, è quello di svolgerlo come attività informativa di consulenza avente per oggetto la qualità della vita del cliente. I requisiti per svolgere questa attività non sono previsti da alcuna legge, ma risiedono nel senso di responsabilità, nella coscienza, nella cultura, esperienza e competenza che ogni consulente in counseling acquisirà in maniera autonoma o attraverso lo studio e la formazione presso istituti privati di insegnamento.
L'esercizio della professione di counselor è quindi esercizio della professione di consulente del benessere.
Trattandosi di attività liberamente esercitabile nel rispetto della legge, ma senza che esista una regolamentazione specifica di essa, il criterio cui fare riferimento per valutare serietà e competenza del consulente non si basa su titoli e requisiti imposti dalla legge, ma solo sulla serietà, profondità, ampiezza, adesione ai principi del metodo scientifico o olistico, delle sue conoscenze e competenze acquisite tramite formazione privata.
Federazione Italiana Counseling
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